Statuto

Da RELug :: Reggio Emilia Linux User Group.

TITOLO I: COSTITUZIONE, OGGETTO, SCOPI E FINALITÀ, SEDE

Art. 1 : Costituzione
È costituita l'organizzazione: "Associazione Culturale Reggio Emilia Linux User Group" (d'ora in avanti, abbreviato in "Associazione", oppure "RELUG") avente piena capacità di diritto privato. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale. RELUG è un'associazione culturale con il compito di promuovere la più ampia diffusione dell'informatica e della telematica, con particolare attenzione al software cosiddetto "Open Source" e "Software Libero". L'Associazione è insindacabilmente: laica, apartitica e apolitica; l'esercizio e la manifestazione della propria fede religiosa o credo politico dovrà avvenire in altre e separate sedi. Potranno diventare Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche sia le associazioni in base alle norme del presente Statuto e del Regolamento Attuativo. L'Associazione promuove la creazione di Sezioni focalizzate su specifici obiettivi (con particolare riferimento, ma non limitatamente, ad aspetti territoriali, di competenze e di interessi comuni). Le modalità di creazione, funzionamento e le competenze di quest'ultime sono definite in questo Statuto e nel Regolamento Attuativo.

Art. 2 : Oggetto, scopi e finalità
I Soci riconoscono nell'informatica e nella telematica degli elementi culturali essenziali di una società moderna, non solo come meri strumenti, bensì come fattori attivi di sviluppo culturale, economico ed artistico. I Soci ritengono occorra che la loro conoscenza non resti "un sapere" di pochi ma diventi patrimonio dell'intera società. L'Associazione si propone di promuovere e diffondere la conoscenza e l'uso dei moderni strumenti telematici ed informatici nei più vasti strati della società civile. A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione (ma non limitandosi) a:

  • formare, preparare e gestire squadre di esperti in grado di operare in questo campo
  • sollecitare, favorire e realizzare l'istituzione di scuole atte allo scopo
  • sviluppare l'utilizzo (anche costruendone ad hoc) delle reti telematiche (anche geografiche)
  • preparare, diffondere e/o pubblicare materiale informativo, formativo, critico, saggistico, atti a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo
  • utilizzare in maniera funzionale ai propri scopi istituzionali i mezzi di comunicazione radio e televisivi e le reti telematiche attraverso ogni genere di collaborazioni
  • organizzare e partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi sia come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale
  • svolgere attività di consulenza nei confronti degli associati e di simpatizzanti, sempre a titolo gratuito
  • organizzare corsi su vari argomenti a vari livelli

Tutte le suddette attività saranno sempre svolte senza fini di lucro. RELUG può operare, in Italia e all'estero, nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari, in base alle decisioni dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione, purchè tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

Art. 3 : Utili e avanzi di gestione
L'Associazione non ha scopo di lucro. Le attività di carattere economico hanno come obiettivo il pareggio di bilancio. E' vietata la ripartizione diretta e neppure in forma indiretta o differita degli avanzi di gestione .

Art. 4 : Sede
La sede sociale di RELUG viene variata conseguentemente alla nomina del presidente . Il domicilio del Presidente diventa sede sociale e rimane tale per tutto il tempo inerente al proprio mandato. Per qualsiasi rapporto inerente gli scopi sociali ,il domicilio del Presidente è la sede sociale. La variazione della sede sociale deve essere sempre comunicata tempestivamente agli enti che intrattengono rapporti con RELUG attraverso una modifica e sostituzione del presente statuto riportante i nuovi dati. La sede sociale è indicata nell'ALLEGATO B "Attualità" del presente lo Statuto.

Art. 5 : Durata
L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 6 : Patrimonio, beni ed autonomia finanziaria
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione stessa, dalle quote versate dai Soci, da qualsiasi provento rinveniente dall'attività istituzionale svolta dall'Associazione stessa. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Nell'amministrarlo, l'Associazione osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne un'adeguata redditività e/o utilità. L'Associazione svolge la propria attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali in totale autonomia finanziaria rispetto agli associati e ad ogni altro ente, persona fisica, persona giuridica o realtà istituzionale con i quali si trovi eventualmente a collaborare.

TITOLO II: SOCI

Art. 7 : Soci: persone fisiche
Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante deve presentare domanda seguendo la procedura descritta nel Regolamento Attuativo. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello Statuto e del Regolamento Attuativo. L'Associazione non pone nessuna restrizione di cittadinanza, razza, sesso, religione, censo ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse. Soci di dichiarata fede politica o religiosa, ovviamente, dovranno astenersi dall'effettuare "proselitismo" o propaganda durante gli incontri organizzati per le finalità istituzionali. Ad ognuno dei Soci è attribuito un voto che può essere esercitato nei modi stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo. I Soci sono di diversi tipi:

  • 1. Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini dell'Associazione, che sono disposti ad operare fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali; oppure interessandosi ai fini dell'Associazione ritengono di dover sostenere la sua attività, di poter fruire dei servizi e partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione.

  • 2. Soci Onorari

Sono Soci Onorari coloro che hanno reso e rendono servizi all'Associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità si ritiene possano coprire tale posizione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa. Essi sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; possono partecipare alle Assemblee, esprimendo pareri e valutazioni su quanto viene discusso in quella sede, ma non hanno diritto di voto.

Art. 8 : Soci: persone giuridiche ed associazioni
Le persone giuridiche e le associazioni (riconosciute e non riconosciute) possono diventare Socie; ad esse sono attribuiti diritti e doveri pari a quelli di un singolo Socio Ordinario, indipendentemente dal numero dei soggetti componenti della persona giuridica o l'associazione. Una associazione o persona giuridica che voglia diventare Socia di RELUG deve presentare una normale domanda di ammissione specificando chi sarà il suo rappresentante durante le attività sociali all'interno di RELUG, impegnandosi a notificarne l'eventuale cambiamento; tale rappresentante è soggetto al benestare del Presidente.

Art. 9 : Diritti del Socio
I membri degli organi sociali potranno utilizzare la carica ad essa correlata. Tutti i Soci Ordinari hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento Attuativo e per la nomina degli organi direttivi. I soci ordinari hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice, fatta salva l'eventuale quota di frequenza loro spettante, decisa dall'organo sociale competente. Tutte le comunicazioni tra l'Associazione ed i Soci avverranno tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato nel registro dei Soci. Nel caso che, dall'esecuzione di un ordine del Consiglio Direttivo derivi una spesa per un Socio, questi ha diritto al rimborso di quanto approvato e documentato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento Attuativo.

Art. 10 : Doveri del Socio
Ciascun Socio deve:

  • 1. rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, nel Regolamento Attuativo ed in tutte le deliberazioni dell'Assemblea e degli organi sociali
  • 2. comportarsi in modo da non gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti
  • 3. pagare (con esclusione dei Soci Onorari) la quota associativa stabilita annualmente
  • 4. cooperare (con esclusione dei Soci Onorari) al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo, partecipando in modo attivo alla vita associativa
  • 5. collaborare fattivamente alla diffusione (all'interno dell'Associazione) delle sue conoscenze in campo informatico di interesse collettivo (fatti salvi i "segreti del mestiere")
  • 6. comunicare tempestivamente ogni variazione ai propri dati personali registrati sul registro dei Soci, con particolare riguardo all'indirizzo di posta elettronica

Art. 11 : Recesso ed esclusione del Socio
Il Socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Segretario entro la scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa annuale. In caso di ritardo nel pagamento di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota associativa e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del Socio. Decorsi trenta giorni dal termine fissato per il pagamento si attiverà la procedura di cui all'art. 32 comma 5 lettera a.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 : Organi e incompatibilità
Sono organi dell'Associazione:

  • 1. l'Assemblea dei Soci
  • 2. il Consiglio Direttivo
  • 3. il Collegio dei Probiviri

I componenti degli organi di indirizzo e controllo dell'Associazione devono essere scelti fra Soci che:

  • 1. non siano legalmente interdetti o inabilitati
  • 2. non siano stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
  • 3. non siano incorsi in condanne passate in giudicato per crimini informatici e/o telematici che abbiano comportato una pena superiore a 5 anni

Tutti i componenti gli organi dell'Associazione svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese che dovessero affrontare nell'espletamento delle loro funzioni, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento Attuativo. Le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro. La causa di incompatibilità sopravvenuta alla nomina nell'organo di appartenenza costituisce causa di sospensione e, qualora non sia rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi, costituisce causa di decadenza. Parimenti costituisce causa di decadenza il venir meno di taluno dei requisiti di onorabilità e di professionalità sopravvenuto alla nomina. Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e delle situazioni indicati nei commi precedenti, assumendo, entro trenta giorni dall'accertamento, i conseguenti provvedimenti. Ciascun componente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di decadenza, di sospensione ovvero di incompatibilità che lo riguardano; in difetto l'organo di appartenenza applica comunque la relativa disciplina, appena avutane la notizia. Nel caso in cui un componente dell'organo si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse dell'Associazione, egli deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza, astenendosi dal partecipare alle relative deliberazioni. In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione e di astensione, il responsabile risponde verso l'Associazione del danno eventualmente cagionato.
Capo I: Assemblee e decisioni dei Soci

Art. 13 : Definizione e poteri
I Soci collegialmente dispongono dei poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa. Essi decidono sulle materie riservate alla loro competenza nonchè sugli argomenti che tanti Consiglieri che rappresentano almeno la metà del Consiglio Direttivo o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo della Compagine Sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

  • 1. l'approvazione del bilancio consuntivo
  • 2. la nomina dei Consiglieri
  • 3. la nomina dei Probiviri
  • 4. la decisione sulla scadenza forzata dei termini naturali del Consiglio Direttivo o di singoli membri del medesimo
  • 5. la decisione sull'estinzione anticipata dell'Associazione
  • 6. le modificazioni del presente Statuto
  • 7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'Atto Costitutivo o nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci
  • 8. la programmazione delle attività dell'Associazione
  • 9. le modificazioni del Regolamento Attuativo

Le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione telematica o sulla base del consenso espresso per via telematica. Su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o di un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo della Compagine Sociale, si procederà ad approfondimento per via telematica o alla convocazione di una Assemblea. Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo con un solo voto; sono comunque ammesse deleghe da attribuirsi seguendo la procedura descritta nel Regolamento Attuativo.

Art. 14 : Decisioni dei Soci adottate mediante consultazione telematica o sulla base del consenso espresso per via telematica
Salvo quando demandato alla competenza assembleare, le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione telematica o sulla base del consenso espresso per via telematica. I documenti inviati dai Soci, dai quali devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, devono essere archiviati senza indugio, nel rispetto dei limiti imposti dalla tipologia di votazione svolta. Competerà ai Soci stessi normare tempi e modalità per le decisioni coi suindicati metodi non collegiali in sede di approvazione del Regolamento Attuativo; diversamente la decisione conseguirà all'iniziativa del Consiglio Direttivo e non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione, la sicurezza del proprio voto ed un'adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per via telematica di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti Soci che rappresentino il quorum previsto all'art. 16 di cui oltre. Il procedimento deve avere una durata compresa tra i cinque giorni lavorativi ed i trenta giorni, calcolati a partire dal giorno di inizio del procedimento stesso; se non diversamente indicato nel testo della decisione, si applica il valore minimo suindicato.

Art. 15 : Assemblea dei Soci
La convocazione dell'Assemblea, con il relativo ordine del giorno tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, è effettuata a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione inviata ai Soci (ed agli altri aventi diritto) a mezzo posta elettronica e pubblicazione in evidenza sul sito dell'Associazione. La comunicazione deve essere inviata (data spedizione) agli aventi diritto almeno quindici giorni prima dell'adunanza agli indirizzi di posta elettronica dichiarati dagli stessi al momento dell'iscrizione o successivamente modificati, risultanti dal registro dei Soci. In mancanza delle formalità definite nel presente Statuto e nel Regolamento Attuativo, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentata l'intera Compagine Sociale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti (ad esclusione dei Soci Onorari) può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio dell'Emilia-Romagna. L'Assemblea è presieduta dal Presidente (o Vicepresidente) del Consiglio Direttivo o dal più anziano tra i Consiglieri o, in mancanza, da una persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito dal Segretario o in sua assenza da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta (anche per allegato al verbale) l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea esclusivamente da altro Socio e secondo i criteri determinati nel Regolamento Attuativo. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli eventuali obblighi di registrazione. Le operazioni di voto si devono svolgere in modo da consentire l'individuazione dell'identità dei votanti; la modalità di scrutinio (segreto, palese, etc.) è scelta ad insindacabile giudizio del Presidente. L'Assemblea può svolgersi in via telematica anche asincrona, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. A tal fine, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi virtuali nei quali gli intervenuti potranno affluire o i mezzi telematici da utilizzare dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo. Detta Assemblea deve obbligatoriamente tenersi per via non telematica.

Articolo 16 : Quorum decisionali
Le decisioni dei Soci, adottate con metodo non collegiale (art. 14 che precede), sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il cinquanta per cento più uno dei voti espressi che in ogni caso non dovranno mai essere inferiori ai quorum costitutivi per le deliberazioni assembleari. Le decisioni dei Soci, adottate mediante deliberazione Assembleare (art. 15 che precede), sono assunte nel rispetto dei seguenti quorum costitutivo e deliberativo: L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di tanti Soci che rappresentano almeno un terzo della Compagine Sociale; L'Assemblea delibera poi a maggioranza assoluta del numero dei membri della Compagine Sociale presenti o rappresentati per delega; restano salve le disposizioni che, in virtù del presente Statuto o del Regolamento Attuativo dello stesso, prevedono quorum più restrittivi. E' compito del Presidente verificare che al momento del voto siano ancora rispettati i quorum costitutivi di cui sopra.

Art. 17 : Modificazioni statutarie
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci oppure dai Soci mediante i metodi di cui all'art. 14. Per le modificazioni dello Statuto il quorum deliberativo è pari a tre quinti dei Soci aventi diritto di voto. Fanno eccezione le modifiche all'allegato A ed il cambio di sede sociale, per le quali si seguono le indicazioni di cui all'art. 16. Il verbale è redatto dal Segretario e la deliberazione non produce effetti se non dopo la sua registrazione.
Capo II: Il Consiglio Direttivo

Art. 18 : Nomina e composizione
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non inferiore a quattro e non superiore a dodici Consiglieri. E' eletto dall'Assemblea ogni due anni; all'atto della nomina la stessa Assemblea attribuisce le seguenti cariche, facenti parte del Consiglio Direttivo:

  • il Presidente
  • il Vicepresidente
  • il Segretario
  • il Tesoriere
  • i Consiglieri con Mansioni Speciali

Le cariche sopra elencate scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. In caso di dimissioni, rimozione, inabilità temporanea o morte da parte di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Alla prima Assemblea utile i Soci confermeranno il sostituto o ne eleggeranno un altro. Il mandato del nuovo eletto terminerà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte. La decisione sulla scadenza forzata dei termini naturali del Consiglio Direttivo o di singoli membri del medesimo è competenza dei Soci, come stabilito dall'art. 13; in questo caso l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza della Compagine Sociale.

Art. 19 : Presidente e Vicepresidente
Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'Associazione. Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere eletti consecutivamente al massimo per tre mandati. Al Presidente spetta la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Egli inoltre presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione qualsiasi provvedimento egli reputi opportuno ove ricorrano motivi di urgenza, riferendone al Consiglio Direttivo e all'Assemblea in occasione della prima riunione. In caso di morte, assenza, dimissioni, inabilità o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo, ne assume le funzioni il Vicepresidente. Se anche il Vicepresidente è assente o impedito temporaneamente, egli è sostituito nelle sue funzioni dal Consiglio Direttivo fino alla nomina di un nuovo Presidente, che dovrà avvenire nel minor tempo possibile.

Art. 20 : Segretario
Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, accettando o rifiutando le candidature, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto. In sede inoltre di Assemblea è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta. Il Segretario, d'accordo con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività dell'Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri.

Art. 21 : Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dell'uso dei fondi messi a disposizione per le attività e della destinazione che di tali fondi viene fatta. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari Consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando i registri contabili e le eventuali ricevute. Il Tesoriere è inoltre tenuto a vigliare sul pagamento delle quote sociali, comunicando al segretario l'avvenuto pagamento, o il mancato rinnovamento, delle stesse da parte dei soci. Infine, in sede di Assemblea è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta.

Art. 22 : Consiglieri con Mansioni Speciali
I Consiglieri con Mansioni Speciali svolgono la propria attività nell'interesse dell'Associazione nell'ambito delle proprie mansioni di competenza. L'esatto numero e le mansioni sono individuate dall'Assemblea alla prima convocazione nell'anno solare. Ogni Consigliere con Mansioni Speciali eletto potrà scegliere uno o più collaboratori tra i Soci, che lo coadiuvino nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 23 : Competenza e convocazione del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali e l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri. Prima della fine di marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno in corso. Tale bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci in sede di Assemblea consuntiva. La quota associativa dovrà essere approvata alla prima Assemblea utile; nel caso la quota associativa proposta non venga approvata, resta salvo l'ammontare deliberato per l'anno precedente. Nel caso nell'Assemblea che discute del bilancio consuntivo non venga raggiunto il quorum costitutivo, si procederà a nuova convocazione o ad un nuovo interpello dei Soci. Nel caso non venga raggiunto il quorum deliberativo, il Consiglio dovrà provvedere a redigere un nuovo bilancio consuntivo secondo le indicazioni dei Soci e a proporlo agli stessi per l'approvazione.

Art. 24 : Delibere del Consiglio Direttivo
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano per età anagrafica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consultazione telematica o sulla base del consenso espresso per via telematica. Si applicano a quest'ultime le regole stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento Attuativo per le decisioni dei Soci, per quanto applicabili.

Art. 25 : Strumenti informatici del Consiglio Direttivo
Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio (ma non limitatamente):

  • 1. uno o più siti web gestiti a nome dell'Associazione;
  • 2. una o più mailing list (pubbliche o private);
  • 3. un news server (o una gerarchia apposita su un server esistente);
  • 4. uno o più canali IRC;
  • 5. appositi canali tramite cui tenere le Assemblee telematiche;
  • 6. appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.

L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed, in generale, all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sinonimo di buona creanza in rete chiamate generalmente "Netiquette". Si consiglia caldamente ai Soci l'uso di questi strumenti quali fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno dell'Associazione, oltre che come approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più importanti nella società.
Capo III: Clausola compromissoria

Art. 26 : Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra i Soci ovvero tra i Soci e l'Associazione, come pure le controversie promosse da organi sociali ovvero nei loro confronti, saranno sottoposte al Collegio dei Probiviri. Compete ai Probiviri anche la decisione sui provvedimenti disciplinari nei confronti di un Socio su proposta del Consiglio Direttivo o di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo della Compagine Sociale. Il collegio dei Probiviri è nominato dai Soci, scegliendo tra i membri della Compagine Sociale e resta in carica per tre anni. Alla decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci oppure al giudizio dei Soci secondo i metodi di cui all'art. 14; in questo caso il quorum deliberativo è uguale alla metà più uno del totale dei membri della Compagine Sociale. La decisione dei Soci così determinata è inappellabile. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Il Collegio dei Probiviri giudicherà, quando possibile, seguendo i principi dell'equità; diversamente deciderà secondo lo Statuto e il Regolamento Attuativo dell'Associazione. Le modifiche dello Statuto, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai Soci che rappresentino almeno i due terzi della Compagine Sociale.

TITOLO IV: MARCHIO, DISCIPLINA, SCIOGLIMENTO

Art. 31 : Marchio
L'Associazione adotta la denominazione "RELUG" ed i simboli grafici di cui all'allegato A al presente Statuto, la cui utilizzazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo.

Art. 32 : Provvedimenti disciplinari
I Soci del RELUG che si rendessero colpevoli di negligenze, mancanze, irregolarità o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome dell'Associazione, potranno a seconda della gravità dei casi, essere sanzionati da:

  • ammonizione
  • diffida
  • rimozione da eventuali incarichi
  • sospensione
  • esclusione

L'ammonizione consiste in un richiamo motivato inviato al responsabile dell'infrazione ed è comminata per mancanze non gravi. La diffida consiste nell'avviso motivato inviato al responsabile dell'infrazione e contenente la comunicazione che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione; la diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi ripetute. La sospensione dall'appartenenza al RELUG comporta, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di socio; essa comporta inoltre l'incapacità definitiva ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere qualsiasi incarico per l'Associazione. La sospensione è comminata per mancanze gravi. In caso di esclusione si perde la qualifica di Socio per due motivi:

  • 1. Esclusione per morosità, in caso di mancato pagamento della quota associativa: dopo trenta giorni dal termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, questi provvede con comunicazione tramite posta elettronica al sollecito del pagamento. Trascorsi sessanta giorni dalla data del sollecito senza che sia pervenuto il pagamento il rapporto associativo nei confronti del Socio moroso si intende risolto per esclusione dello stesso;
  • 2. Esclusione per radiazione nei confronti del Socio

che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello Statuto, del Regolamento Attuativo o delle leggi in materia (o da queste fonti, espressamente, richiamate) nonchè di quanto disposto dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci o da altri organi dell'Associazione, oppure di aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti. L'esclusione per radiazione dal RELUG comporta la perdita della qualità di Socio. Essa è comminata per mancanze di eccezionale gravità o per ripetute mancanze gravi; la radiazione è inoltre comminata nel caso un Socio abbia subito una condanna passata in giudicato per materie penali riguardanti crimini informatici e/o telematici. L'esclusione per radiazione comporta il risarcimento danni che il Socio possa aver causato con il suo comportamento. I Soci radiati non possono essere riammessi a far parte del RELUG, se non in seguito al parere favorevole di almeno la metà più uno dei membri della Compagine Sociale.

Art. 33 : Scioglimento
L'Associazione si estinguerà se l'insieme dei Soci (persone fisiche e giuridiche) si ridurrà a meno di quattro, oppure per decisione dell'Assemblea, secondo quanto stabilito dal presente Statuto. Per lo scioglimento dell'Associazione il quorum deliberativo è pari a tre quinti dei membri della Compagine Sociale. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto a fini di utilità sociale conformemente a quanto stabilito dalla legge.

Art. 34 : Rinvio
Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni:

  • del codice civile
  • del codice di procedura civile
  • delle leggi speciali in materia associativa

Allegati:
File:Allegato A
File:Allegato B

Simboli grafici

L'utilizzo dei presenti simboli grafici è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo del RELUG. Le seguenti immagini riproducono il marchio dell'Associazione; la figura rappresentata, disegnata da Alberto Basso, è battezzata "sparagnappolo". Versioni on-line di queste immagini possono essere trovate all'indirizzo http://relug.linux.it/logo/